Art. 144 fallimento — Esdebitazione per i crediti concorsuali non concorrenti

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 aprile 1942 al 22 luglio 2004. Leggi il testo vigente →

L'istanza di riabilitazione e' pubblicata mediante affissione alla porta esterna del tribunale. Il tribunale puo' ordinare altre forme di pubblicita'. Chiunque intende opporsi alla riabilitazione puo' depositare in cancelleria, nel termine di trenta giorni dall'affissione, le sue deduzioni. Decorso tale termine, il tribunale provvede accordando o negando la riabilitazione. Contro la sentenza e' ammesso reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio entro quindici giorni dall'affissione, da parte del debitore istante o dei suoi eredi, degli opponenti e del pubblico ministero.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 22 luglio 2004

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 224/2004

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 2004

    È costituzionalmente illegittimo l’art. 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull’istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione. Infatti, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la scelta della affissione, quale forma di pubblicità idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione di un atto, può essere giustificata solo qualora sia difficoltosa l’individuazione di coloro che possano avere interesse a proporre la impugnazione stessa; mentre risulta priva di razionale giustificazione se riferita a soggetti preventivamente individuati dal legislatore. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziali dall’affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all’interessato, v. sentenze nn. 211/2001, 273/1987, 153, 152 e 151/1980, 255/1974.

    Art. 144 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art144 · fonte del testo

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