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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 · Legge 21 febbraio 1989, n. 98
- Aggiornato al
- 20 marzo 1989
- Articoli
- 27
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1TRADUZIONI NON UFFICIALE PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari…
- Art. 2Ai fini della presente convenzione: a. "dati di carattere personale" significa: ogni…
- Art. 3di applicazione 1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai…
- Art. 4delle Parti 1. Ogni Parte adotta, nel suo diritto interno, le misure necessarie per dare…
- Art. 5' dei dati I dati a carattere personale oggetto di un'elaborazione automatizzata sono: a…
- Art. 6speciali di dati I dati di carattere personale indicanti l'origine razziale, le opinioni…
- Art. 7dei dati Adeguate misure di sicurezza vengono adottate per la protezione di dati di…
- Art. 8garanzie per la persona interessata Ogni persona deve poter: a. conoscere l'esistenza di…
- Art. 9e restrizioni 1. Nessuna eccezione alle disposizioni degli articoli 5, 6 e 8 della…
- Art. 10e ricorsi Ogni Parte si impegna a fissare sanzioni e ricorsi adeguati relativi alle…
- Art. 11della protezione Nessuna disposizione del presente capitolo verra' interpretata come…
- Art. 12oltre frontiera di dati a carattere personale e diritto interno 1. Le seguenti…
- Art. 13tra le Parti 1. Le Parti si impegnano ad accordarsi assistenza reciproca per l'attuazione…
- Art. 14alle persone interessate residenti all'estero. 1. Ogni Parte presta la propria assistenza…
- Art. 15relative all'assistenza prestata dalle Autorita' designate 1. Una autorita' designata da…
- Art. 16delle domande di assistenza Un'autorita' designata, cui sia rivolta una domanda di…
- Art. 17e procedure di assistenza 1. L'aiuto reciproco che le Parti si accordano ai sensi…
- Art. 18del Comitato 1. Un Comitato consultivo e' costituito con l'entrata in vigore della…
- Art. 19del Comitato Il Comitato consultivo: a. puo' fare proposte al fine di facilitare o…
- Art. 20Procedura 1. Il Comitato consultivo e' convocato dal Segretario Generale del Consiglio…
- Art. 21Eventuali emendamenti alla presente convenzione possono essere proposti da un Parte, dal…
- Art. 22in vigore 1. La presente convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del…
- Art. 23di Stati non membri 1. Successivamente all'entrata in vigore della presente convenzione…
- Art. 24territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo…
- Art. 25Non sono ammesse riserve alle disposizioni della presente convenzione.
- Art. 26Ogni Parte puo', in qualsiasi momento, denunciare la presente convenzione dandone…
- Art. 27Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del…
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