territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il o i territori cui si applichera' la presente convenzione. 2. Ogni Stato puo', in qualsiasi altro momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Ogni dichiarazione fatta conformemente ai due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quel che concerne ogni territorio in essa indicato, con notifica rivolta al Segretario Generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere del periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art24 · fonte del testo

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