di applicazione 1. Le Parti si impegnano ad applicare la presente convenzione ai casellari ed alle elaborazioni automatizzate di dati a carattere personale nei settori pubblici e privati. 2. Ogni Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, comunicare tramite dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa: a. che non applichera' la presente convenzione a talune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale di cui verra' depositata una lista. Esso tuttavia non dovra' includere in detta lista le categorie di casellari automatizzati assoggettate secondo il suo diritto interno a disposizioni relative alla protezione dei dati. Di conseguenza, esso dovra' emendare detta lista tramite una nuova dichiarazione qualora categorie supplementari di casellari automatizzati di dati di carattere personale siano assoggettate al regime di protezione di dati b. che esso applichera' la presente convenzione anche ad informazioni relative a gruppi, associazioni, fondazioni, societa', corporazioni o ad ogni altro organismo che raggruppi direttamente o indirettamente persone fisiche e che goda o meno della personalita' giuridica c. che applichera' le presente convenzione anche ai casellari di dati a carattere personale che non siano oggetto di elaborazione automatizzata. 3. Ogni Stato che ha esteso il campo di applicazione della presente Convenzione tramite una delle dichiarazioni di cui ai comma 2.b o c di cui sopra puo', nella citata dichiarazione, indicare che tali estensioni si applicheranno solamente ad alcune categorie di casellari a carattere personale la cui lista verra' depositata. 4. Ogni Parte che ha escluso alcune categorie di casellari automatizzati di dati a carattere personale tramite la dichiarazione di cui al comma 2.a di cui sopra non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione a categorie simili da parte di una Parte che non le abbia escluse. 5. Nello stesso modo, ogni Parte che non ha proceduto ad una o all'altra delle estensioni di cui ai paragrafi 2.b e c. del presente articolo non puo' pretendere l'applicazione della presente convenzione su tali punti nei confronti di una Parte che abbia proceduto alle dette estensioni. 6. Le dichiarazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo avranno effetto dal momento dell'entrata in vigore della convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, se detto Stato le ha espresse al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione e di adesione, ovvero tre mesi dopo che queste siano state ricevute dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa nel caso in cui siano state formulate in un momento successivo. Dette dichiarazioni potranno essere ritirate in tutto o in parte con notifica rivolta al Segretario Generale del Consiglio di Europa. Il ritiro avra' effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di una notifica di tal genere.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art3 · fonte del testo

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