alle persone interessate residenti all'estero. 1. Ogni Parte presta la propria assistenza ad ogni persona che abbia la residenza all'estero per l'esercizio dei diritti contemplati dal suo diritto interno in esecuzione dei principi di cui all'articolo 8 della presente convenzione. 2. Se detta persona risiede sul territorio di un'altra Parte, essa deve avere la facolta' di presentare la sua domanda tramite l'autorita' designata da tale Parte. 3. La domanda di assistenza deve contenere tutte le indicazioni necessarie in particolare relative a: a. il nome, l'indirizzo ed ogni altro rilevante elemento di identificazione relativo al richiedente b. il casellario automatizzato dei dati a carattere personale cui la domanda si riferisce o il responsabile di tale casellario c. lo scopo della domanda.

Testo vigente dal 20 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-21;98~convenzione-art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari