Segretariato 1. Il Segretariato dell'Autorita' comprende un Segretario generale ed il personale necessario all'Autorita'. 2. Il Segretario generale viene eletto dall'Assemblea, fra i candidati proposti dal Consiglio, per una durata di quattro anni ed e' rieleggibile. 3. Il Segretario generale e' il piu' alto funzionario dell'Autorita' e agisce in tale funzione in tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e di ogni organo sussidiario; esercita tutte le altre funzioni amministrative di cui e' incaricato da detti organi. 4. Il Segretario generale presenta all'Assemblea un rapporto annuale sull'attivita' dell'Autorita'.

Testo vigente dal 19 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689~art166 · fonte del testo

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