Applicazione a territori designati

  • 1)Ogni Governo ha facolta', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, o di approvazione, di applicazione provvisoria, o di adesione, o in qualsiasi momento successivo mediante una notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite di dichiarare che il presente Accordo si applica a tale o tal'altro dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale; il presente Accordo si applichera' ai territori designati nella notifica, a decorrere dalla data di quest'ultima.
  • 2)Ogni Parte Contraente che desidera esercitare nei confronti di uno dei territori di cui esso assicura la rappresentanza internazionale, i diritti che le sono conferiti dall'articolo 5, o che intende autorizzare un territorio a far parte di un gruppo Membro costituito a norma dell'Articolo 6, puo' farlo trasmettendo al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, sia all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, sia in qualsiasi altro momento, una notifica in tal senso.
  • 3)Ogni Parte Contraente che ha effettuato la dichiarazione di cui al paragrafo 1) del presente Articolo puo' in seguito notificare in qualsiasi momento al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che l'Accordo non e' piu' applicabile al territorio designato nella notifica. Il presente Accordo cessa di applicarsi a questo territorio a decorrere dalla data della notifica.
  • 4)Se un territorio al quale si applicava il presente Accordo a norma del paragrafo 1) del presente Articolo diviene indipendente, il governo del nuovo Stato puo', entro 90 giorni dal momento in cui accede all'indipendenza, notificare al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che si assume i diritti e gli obblighi propri di una Parte Contraente dalla data di detta notifica. Esso diviene Parte contraente del presente Accordo a decorrere dalla data della notifica.

Testo vigente dal 2 marzo 2005

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-02-10;23~art48 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari