1. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuno Stato puo' riservarsi di applicare la sua legge nazionale qualora la persona interessata risieda abitualmente nel suo territorio. 2. La determinazione dei cognomi e nomi secondo detta legge vale unicamente per lo Stato Contraente che ha fatto la riserva. 3. Non e' ammessa alcuna altra riserva. 4. Ciascun Stato parte della presente Convenzione potra', in qualunque momento, ritirare in tutto o in parte la riserva che aveva fatto. Il ritiro verra' notificato al Consiglio Federale Svizzero ed entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari