Ogni Stato potra', non oltre il momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione formulare una o piu' delle riserve previste nell'articolo 26. Nessun'altra riserva sara' ammessa. Ogni Stato potra' anche, nel notificare una estensione della Convenzione in conformita' all'articolo 32, formulare una o piu' di dette riserve con effetto limitato ai territori o ad alcuni dei territori contemplati dall'estensione. Ogni Stato contraente potra', in qualsiasi momento, ritirare una riserva che abbia fatto. Il ritiro di tale riserva sara' notificato al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi. L'effetto della riserva cessera' il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica menzionata nel comma precedente.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

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