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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale e della convenzione sulla legge applicabile ai cognomi e ai nomi, adottate a Monaco il 5 settembre 1980
Legge 19 novembre 1984, n. 950
- Aggiornato al
- 22 gennaio 1985
- Articoli
- 17
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua…
- Art. 2Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione vengono assimilati ai cittadini di…
- Art. 3Le indicazioni che devono essere riportate nel certificato sono scritte in carattere…
- Art. 4Le date devono essere scritte in cifre arabe e indicare, nell'ordine, sotto le…
- Art. 5Se l'autorita' competente non e' in grado di riempire le caselle o alcune di esse, detta…
- Art. 6Sulla facciata anteriore del certificato le rubriche fisse, escluse le abbreviazioni…
- Art. 7I certificati devono essere datati e muniti della firma e del timbro dell'autorita' che…
- Art. 8Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o della…
- Art. 9Ogni modifica del certificato da parte di uno Stato deve essere approvata dalla…
- Art. 10I certificati sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalita' equivalente nel…
- Art. 11La presente Convenzione sara' ratificata, accettata o approvata e gli strumenti di…
- Art. 12La presente Convenzione, entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al…
- Art. 13Qualunque Stato potra' aderire alla presente Convenzione. Lo strumento di adesione sara'…
- Art. 14Non e' ammessa alcuna riserva alla presente Convenzione.
- Art. 15Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in…
- Art. 16La presente Convenzione rimarra' in vigore senza limiti di durata. 2. Ciascuno Stato…
- Art. 17Il Consiglio Federale Svizzero notifichera' agli Stati membri della Commissione…
