1. Ciascuno Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o in qualunque altro momento successivo, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estende all'insieme dei territori, o a uno o piu' di detti territori, dei quali cura le relazioni internazionali. 2. Detta dichiarazione verra' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione entrera' in vigore al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello del ricevimento della notifica. 3. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata con notifica indirizzata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' di essere applicabile al territorio indicato il primo giorno del terzo mese successivo al ricevimento di detta notifica.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;950~art10 · fonte del testo

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