Ogni Stato, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione o successivamente in qualunque altro momento, potra' dichiarare che la presente Convenzione si estendera' all'insieme dei territori, o ad uno o piu' di essi, di cui assicura le relazioni sul piano internazionale. Tale dichiarazione sara' notificata al Consiglio Federale Svizzero e l'estensione avra' effetto al momento dell'entrata in vigore della Convenzione per detto Stato o, successivamente, il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione della notifica. Ogni dichiarazione di estensione potra' essere ritirata mediante notifica inviata al Consiglio Federale Svizzero e la Convenzione cessera' d'essere applicabile al territorio designato il primo giorno del terzo mese successivo a quello della ricezione di detta notifica.

Testo vigente dal 24 luglio 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;386~art10 · fonte del testo

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