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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 · Legge 12 luglio 2022, n. 93
- Aggiornato al
- 18 luglio 2022
- Articoli
- 30
- Versioni storiche
- 35
- Art. 1TRADUZIONE CONVENZIONE DI STOCCOLMA SUGLI INQUINANTI ORGANICI PERSISTENTI LE PARTI DELLA…
- Art. 2Definizioni Ai fini della presente convenzione: a) per «parte» si intende uno Stato o…
- Art. 3Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali 1…
- Art. 4Registro delle deroghe specifiche 1. E' istituito un registro allo scopo di identificare…
- Art. 5Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione non intenzionale…
- Art. 6Misure volte a ridurre o eliminare le emissioni provenienti da scorte e rifiuti 1. Per…
- Art. 7Piani di attuazione 1. Ciascuna parte: a) elabora e si sforza di attuare un piano per…
- Art. 8Inclusione di sostanze chimiche negli allegati A, B e C 1. Ciascuna parte puo' presentare…
- Art. 9Scambio di informazioni 1. Ciascuna parte promuove o intraprende lo scambio di…
- Art. 10Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico 1. Ciascuna parte promuove e…
- Art. 11Ricerca, sviluppo e monitoraggio 1. Nella misura delle loro possibilita', le parti…
- Art. 12Assistenza tecnica 1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e…
- Art. 13Risorse e meccanismi finanziari 1. Ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura…
- Art. 14Disposizioni finanziarie provvisorie A titolo provvisorio, tra la data di entrata in…
- Art. 15Comunicazione delle informazioni 1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti…
- Art. 16Valutazione dell'efficacia 1. Trascorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore…
- Art. 17Inadempimento Non appena possibile, la Conferenza delle parti elabora e approva le…
- Art. 18Risoluzione delle controversie 1. Le parti dirimono le eventuali controversie relative…
- Art. 19Conferenza delle parti 1. E' istituita una Conferenza delle parti. 2. La prima riunione…
- Art. 20Segretariato 1. E' istituito un segretariato. 2. Il segretariato ha le seguenti funzioni…
- Art. 21Emendamenti alla convenzione 1. Qualsiasi parte puo' proporre emendamenti alla presente…
- Art. 22Adozione e modifica degli allegati 1. Gli allegati della presente convenzione sono parte…
- Art. 23Diritto di voto 1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna parte della presente…
- Art. 24Firma La presente convenzione e' aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le…
- Art. 25Ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. La presente convenzione e' soggetta a…
- Art. 26Entrata in vigore 1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno…
- Art. 27Riserve Non sono ammesse riserve alla presente convenzione.
- Art. 28Denuncia 1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei…
- Art. 29Depositario Il depositario della presente convenzione e' il segretario generale delle…
- Art. 30Testi facenti fede L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba…
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