[1]Comunicazione delle informazioni

[2]1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure per il raggiungimento degli obiettivi ivi previsti.

[3]2. Ciascuna parte fornisce al segretariato:

  • a)dati statistici sulle quantita' totali prodotte, importate ed esportate di ciascuna delle sostanze chimiche di cui all'allegato A e B o una stima realistica di tali quantita';
  • b)nella misura del possibile, un elenco degli Stati da cui ha importato ed esportato ognuna di queste sostanze.

[4]3. Tali informazioni sono trasmesse ad intervalli periodici, nella forma stabilita dalla Conferenza delle parti in occasione della sua prima riunione.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art15 · fonte del testo

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