[1]Assistenza tecnica

[2]1. Le parti riconoscono che un'assistenza tecnica tempestiva e adeguata in risposta alle richieste delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione e' essenziale per l'effettiva attuazione della presente convenzione.

[3]2. Le parti cooperano per fornire assistenza tecnica tempestiva e adeguata alle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in transizione, al fine di aiutarle, tenuto conto delle loro esigenze particolari, a sviluppare e rafforzare la loro capacita' di adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione.

[4]3. A tale riguardo, l'assistenza tecnica fornita dalle parti che sono paesi sviluppati e dalle altre parti nella misura delle loro possibilita' comprende, ove necessario e secondo quanto stabilito di comune accordo, l'assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacita' relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.

[5]4. Le parti stabiliscono le disposizioni eventualmente necessarie per fornire assistenza tecnica e promuovere il trasferimento di tecnologia alle parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ai fini dell'attuazione della presente convenzione. Tali disposizioni prevedono la creazione di centri regionali e subregionali per il rafforzamento delle capacita' e il trasferimento di tecnologia, destinati ad aiutare le parti che sono paesi in via di sviluppo o ad economia in transizione ad adempiere agli obblighi previsti dalla presente convenzione. La Conferenza delle parti fornira' ulteriori direttive in merito.

[6]5. Ai fini del presente articolo, nelle attivita' di assistenza tecnica le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e della situazione particolare dei paesi meno sviluppati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art12 · fonte del testo

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