[1]Misure per ridurre o eliminare le emissioni derivanti da produzione e uso intenzionali

[2]1. Ciascuna parte:

  • a)vieta e/o adotta le misure legislative e amministrative necessarie per far cessare:
  • i)la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, salvo quanto disposto da tale allegato;
  • ii)l'importazione e l'esportazione delle sostanze chimiche di cui all'allegato A, secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
  • b)limita la produzione e l'uso delle sostanze chimiche di cui all'allegato B, secondo quanto disposto da tale allegato.

[3]2. Ciascuna parte adotta le misure necessarie affinche':

  • a)le sostanze chimiche elencate nell'allegato A o nell'allegato B siano importate unicamente:
  • i)ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d); oppure
  • ii)per un uso o uno scopo consentito a tale parte ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B;
  • b)tenendo conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali vigenti in materia di previo assenso informato, le sostanze chimiche elencate nell'allegato A, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica, e le sostanze chimiche elencate nell'allegato B, la cui produzione o il cui uso siano consentiti in base ad una deroga specifica o per uno scopo accettabile, siano esportate unicamente:
  • i)ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
  • ii)verso una parte autorizzata a utilizzare tali sostanze ai sensi dell'allegato A o dell'allegato B; oppure
  • iii)verso uno Stato che non e' parte della presente convenzione, su presentazione alla parte esportatrice di una certificazione annuale. La certificazione deve indicare l'uso previsto della sostanza chimica e contenere una dichiarazione con la quale, in relazione a tale sostanza, lo Stato importatore si impegna a:
  • a)proteggere la salute umana e l'ambiente adottando le misure necessarie per ridurre al minimo o prevenire le emissioni;
  • b)rispettare le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1;
  • c)rispettare, ove applicabili, le disposizioni dell'allegato B, parte II, paragrafo 2.

[4]La certificazione deve essere corredata dagli opportuni documenti giustificativi, quali atti legislativi, strumenti normativi o direttive amministrative o politiche. La parte esportatrice trasmette la certificazione al segretariato entro sessanta giorni dal ricevimento;

  • c)le sostanze chimiche di cui all'allegato A, per le quali non siano piu' in vigore deroghe specifiche in materia di produzione o di uso per nessuna delle parti, non siano esportate se non ai fini di uno smaltimento senza rischi per l'ambiente, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d);
  • d)ai fini del presente paragrafo, l'espressione «Stato che non e' parte della presente convenzione» designa, in relazione a una particolare sostanza chimica, lo Stato o l'organizzazione regionale di integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato/a dalla convenzione in relazione a tale sostanza.

[5]3. Ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei nuovi pesticidi o delle nuove sostanze chimiche industriali adotta misure per regolamentare e prevenire la produzione e l'uso di nuovi pesticidi o di nuove sostanze chimiche industriali che, alla luce dei criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1, presentino le caratteristiche degli inquinanti organici persistenti.

[6]4. In sede di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali in uso, ciascuna parte che dispone di uno o piu' sistemi di regolamentazione e di valutazione dei pesticidi o delle sostanze chimiche industriali prende in considerazione nell'ambito di questi sistemi, ove opportuno, i criteri di cui all'allegato D, paragrafo 1.

[7]5. Salvo diversa disposizione nella presente convenzione, i paragrafi 1 e 2 non si applicano ai quantitativi di una determinata sostanza chimica destinati ad essere utilizzati per ricerche di laboratorio o come campioni di riferimento.

[8]6. Qualsiasi parte che si avvale di una deroga specifica ai sensi dell'allegato A o di una deroga specifica o uno scopo accettabile ai sensi dell'allegato B adotta le misure necessarie affinche' la produzione o l'uso consentiti da tale deroga o scopo avvengano in modo tale da prevenire o ridurre al minimo l'esposizione umana e l'emissione nell'ambiente. Per gli usi oggetto di deroga o gli scopi accettabili che in condizioni di impiego normale comportano un'emissione intenzionale nell'ambiente, l'emissione deve essere ridotta al minimo necessario, tenendo conto delle norme e delle linee guida applicabili.

Testo vigente dal 18 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-07-12;93~convenzione-art3 · fonte del testo

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