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Miscellanea
Protocollo
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi · Legge 23 dicembre 1972, n. 920
- Aggiornato al
- 27 luglio 2007
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- Art. 1Protocollo sui privilegi e sulle immunita' dell'istituto universitario europeo Gli Stati…
- Art. 2- I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente disposizione non…
- Art. 3I beni e gli averi dell'istituto non possono essere oggetto di alcun provvedimento di…
- Art. 4- I prodotti importati o esportati dall'Istituto e strettamente necessari all'esercizio…
- Art. 5- Nel quadro delle sue attivita' ufficiali, l'Istituto i suoi averi, entrate ed altri…
- Art. 6L'Istituto puo' ricevere e detenere fondi, valuta, numerari o valori mobiliari; puo'…
- Art. 7I rappresentanti degli Stati contraenti ed i loro consiglieri che partecipano, alle…
- Art. 8Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'Istituto, faranno quanto e' in loro…
- Art. 9- Il presidente, il segretario generale e, fatto salvo il disposto dell'articolo 13, i…
- Art. 10Gli Stati contraenti, in stretta collaborazione con l'istituto, prendono ogni…
- Art. 11- Lo statuto del personale e disposizioni regolamentari definiranno il regime delle…
- Art. 12- Alle condizioni ed in conformita' della procedura stabilita dal Consiglio superiore…
- Art. 13Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita', determina le categorie di persone…
- Art. 14- I privilegi, le immunita' e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi…
- Art. 15Le disposizioni del presente Protocollo non possono porre in questione il diritto di…
- Art. 16Nessun Stato contraente e' tenuto ad accordare ai suoi cittadini ed ai residenti…
- Art. 17Le attivita' ufficiali dell'istituto ai sensi del presente Protocollo comprendono il suo…
- Art. 18Senza pregiudizio dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), nessun esonero e' concesso…
- Art. 19- Le disposizioni del presente Protocollo saranno applicate in uno spirito di stretta…
- Art. 20L'Istituto e uno o piu' Stati contraenti possono, concludere accordi complementari per…
- Art. 21Le disposizioni dell'articolo 29 della Convenzione sono applicabili alle controversie…
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