1. - I privilegi, le immunita' e le agevolazioni accordati dal Protocollo sono concessi esclusivamente nell'interesse degli Stati contraenti o dell'Istituto e non per il vantaggio personale dei beneficiari. 2. - Le autorita' competenti hanno non solo il diritto, ma anche il dovere, di togliere l'immunita' ove questa ostacoli l'azione della giustizia e se puo' essere tolta senza compromettere i fini per i quali e' stata accordata. 3. - Le autorita' competenti di cui al paragrafo 2 sono: gli Stati contraenti per quanto riguarda i loro rappresentanti presso il Consiglio superiore dell'Istituto; le Istituzioni delle Comunita' europee per quanto riguarda il rappresentante delle Comunita' europee che partecipa alle sedute del Consiglio superiore dell'Istituto; il Consiglio superiore dell'Istituto per quanto riguarda il presidente e il segretario generale; il presidente dell'Istituto per quanto riguarda i membri del corpo insegnante ed il personale dell'Istituto.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art14 · fonte del testo

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