1. - I locali e gli edifici dell'Istituto sono inviolabili. La presente disposizione non osta all'esecuzione dei provvedimenti presi in applicazione dell'articolo 19 o autorizzati dal Consiglio superiore deliberando alla unanimita'. 2. - L'Istituto non permettera' che i suoi locali ed edifici servano da rifugio a chiunque sia perseguito per reato flagrante o per un delitto oggetto di un mandato dell'autorita' giudiziaria, di condanna penale o di decreto di espulsione. 3. - Gli archivi dell'Istituto sono inviolabili.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~protocollo-art2 · fonte del testo

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