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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo, firmata a Firenze il 19 aprile 1972, con allegato protocollo sui privilegi e sulle immunita' e atti connessi · Legge 23 dicembre 1972, n. 920
- Aggiornato al
- 27 luglio 2007
- Articoli
- 38
- Versioni storiche
- 74
- Art. 1Convenzione relativa alla creazione di un Istituto universitario europeo Sua Maesta' il…
- Art. 2- L'istituto ha il compito di contribuire, con la sua azione nel settore…
- Art. 3- Gli Stati contraenti prendono tutte le misure atte a facilitare il compimento della…
- Art. 4L'Istituto e il suo personale godono dei privilegi e delle immunita' necessari al…
- Art. 5Gli organi dell'Istituto sono: a) il Consiglio superiore; b) il presidente dell'istituto…
- Art. 6- Il Consiglio superiore e' composto di rappresentanti dei governi degli Stati…
- Art. 7- Il presidente dirige l'Istituto. Procede all'esecuzione degli atti e delle decisioni…
- Art. 8- Un segretario generale assiste il presidente dell'istituto nei suoi compiti di…
- Art. 9- Il Consiglio accademico possiede una competenza generale in materia di ricerca e…
- Art. 10L'istituto e' organizzato in dipartimenti, che costituiscono le unita' di base della…
- Art. 11- Sin dalla sua creazione l'Istituto comporta quattro dipartimenti dedicati…
- Art. 12- Le attivita' di ricerca si svolgono essenzialmente nell'ambito dei seminari o dei…
- Art. 13- L'istituto dispone di una biblioteca e di un servizio di documentazione, finanziati dal…
- Art. 14- L'Istituto e' abilitato a conferire, per le discipline che sono oggetto dei suoi studi…
- Art. 15- Il corpo insegnante e' composto dei capi di dipartimento, dei professori, degli…
- Art. 16- Ai sensi della Convenzione, i ricercatori dello Istituto sono gli studenti o i…
- Art. 17- Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti…
- Art. 18- Per ogni esercizio viene stabilito un bilancio di funzionamento. 2. - Tutte le entrate…
- Art. 19- I contributi finanziari degli Stati contraenti, destinati a far fronte alle spese…
- Art. 20- Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata di un esercizio…
- Art. 21- Il presidente cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni…
- Art. 22Se, all'inizio di un esercizio finanziario, il bilancio non e' stato ancora votato, le…
- Art. 23- Il Consiglio superiore nomina due verificatori di diversa nazionalita' per un periodo…
- Art. 24- Il presidente stabilisce un progetto di previsioni finanziarie triennale e, previa…
- Art. 25- La Repubblica italiana mette gratuitamente a disposizione dell'istituto un terreno…
- Art. 26- Il Consiglio superiore, deliberando all'unanimita' su proposta del presidente…
- Art. 27- Le lingue ufficiali dell'istituto sono il francese, l'inglese, l'italiano, l'olandese…
- Art. 28In ciascuno degli Stati contraenti l'Istituto gode della piu' ampia capacita' giuridica…
- Art. 29Le controversie che possono sorgere tra gli Stati contraenti o tra uno o piu' Stati…
- Art. 30- Il Consiglio superiore si riunisce immediatamente dopo l'entrata in vigore della…
- Art. 31Il Consiglio superiore procede alla prima nomina del presidente e del segretario generale…
- Art. 32- L'adesione di qualsiasi Stato membro delle Comunita' europee diverso dagli Stati…
- Art. 33Il governo di qualsiasi Stato contraente, il presidente dell'Istituto o il Consiglio…
- Art. 34Se per raggiungere uno degli scopi definiti dalla Convenzione risulti necessaria l'azione…
- Art. 35- La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti…
- Art. 36La Convenzione sara' sottoposta alla ratifica, all'accettazione, o all'approvazione…
- Art. 37Il governo della Repubblica italiana notifichera' agli Stati contraenti: a) tutte le…
- Art. 38La Convenzione, redatta in lingua francese, in lingua italiana, in lingua olandese e in…
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