1. - Ciascuno degli Stati contraenti favorisce, entro i limiti degli stanziamenti disponibili, la concessione ai propri cittadini ammessi all'Istituto di borse di studio che si rendessero necessarie a causa della loro situazione economica, prendendo, se necessario, ogni provvedimento utile per l'opportuno adattamento delle disposizioni che disciplinano la concessione di borse. 2. - Le disposizioni regolamentari finanziarie possono prevedere l'istituzione di un fondo speciale per l'assegnazione di determinate borse di studio; questo fondo potrebbe, tra l'altro, essere alimentato da contributi privati. 3. - Le disposizioni precedenti non escludono che i ricercatori dell'Istituto possano beneficiare delle borse di studio assegnate dalle Comunita' europee ai ricercatori che svolgono lavori relativi all'edificazione dell'Europa.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art17 · fonte del testo

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