1. - La Convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ai dipartimenti francesi d'oltremare e ai territori francesi d'oltremare. 2. - Ciascuno Stato contraente, al momento della firma, ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione o dell'adesione a quest'ultima nonche' in qualsiasi momento successivo, puo' dichiarare, mediante notifica al governo della Repubblica italiana, che la Convenzione si applichera' al territorio o ai territori extraeuropei designati in detta dichiarazione di cui esso assicura le relazioni internazionali.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~convenzione-art35 · fonte del testo

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