internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione. Il fatto che la presente Convenzione non si applica:

  • i)ne' agli accordi internazionali di cui sono parte uno o piu' Stati, una o piu' organizzazioni internazionali, e uno o piu' soggetti di diritto internazionale, che non siano Stati o organizzazioni;
  • ii)ne' agli accordi internazionali di cui sono parte una o piu' organizzazioni internazionali e uno o piu' soggetti di diritto internazionale che non siano Stati o Organizzazioni;
  • iii)ne' agli accordi internazionali non scritti tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, o tra organizzazioni internazionali;
  • iv)ne' agli accordi internazionali tra soggetti di diritto internazionale diversi da Stati o organizzazioni internazionali; non pregiudica;
  • a)il valore giuridico di detti accordi;
  • b)l'applicazione a detti accordi di qualsiasi norma enunciata nella presente Convenzione, cui sarebbero assoggettati in base al diritto internazionale a prescindere da detta Convenzione;
  • c)l'applicazione della Convenzione alle relazioni tra Stati ed organizzazioni internazionali o alle relazioni tra organizzazioni, qualora dette relazioni siano disciplinate da accordi internazionali di cui sono altresi' parte altri soggetti di diritto internazionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1989 al 16 marzo 1989. 18 parole tolte, 183 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficialeaggiunto: internazionali che non rientrano nell'ambito della presente Convenzione. Il fatto che la presente Convenzione non si applica:

aggiunto: i) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte uno o piu' Stati, una o piu' organizzazioni internazionali, e uno o piu' soggetti di diritto internazionale, che non siano Stati o organizzazioni;

aggiunto: ii) ne' agli accordi internazionali di cui sono parte una o piu' organizzazioni internazionali e uno o piu' soggetti di diritto internazionale che non siano Stati o Organizzazioni;

aggiunto: iii) ne' agli accordi internazionali non scritti tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali, o tra organizzazioni internazionali;

aggiunto: iv) ne' agli accordi internazionali tra soggetti di diritto internazionale diversi da Stati o organizzazioni internazionali; non pregiudica;

aggiunto: a) il valore giuridico di detti accordi;

aggiunto: b) l'applicazione a detti accordi di qualsiasi norma enunciata nella presente Convenzione, cui sarebbero assoggettati in base al diritto internazionale a prescindere da detta Convenzione;

aggiunto: c) l'applicazione della Convenzione alle relazioni tra Stati ed organizzazioni internazionali o alle relazioni tra organizzazioni, qualora dette relazioni siano disciplinate da accordi internazionali di cui sono altresi' parte altri soggetti di diritto internazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art3 · fonte del testo

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