TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI TRA STATI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI O TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NAZIONI UNITE 1986 Le Parti alla presente Convenzione, Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Consapevoli del carattere consensuale dei trattati e della loro crescente importanza in quanto fonte di diritto internazionale, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede, nonche' la norma dei pacta sunt servanda, sono universalmente riconosciuti, Affermando che occorre rafforzare il processo di codificazione e di progressivo sviluppo del diritto internazionale nel mondo intero, Convinte che la codificazione ed il progressivo sviluppo delle norme applicabili ai trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali valgano a consolidare la struttura giuridica delle relazioni internazionali ed servire alle finalita' delle Nazioni Unite. Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto a disporre di se' stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non interferenza negli affari interni degli Stati, il divieto della minaccia o dell'uso della forza, nonche' il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Rammentando le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, Consapevoli dei vincoli tra, da una parte il diritto dei trattati tra gli Stati e, d'altra parte, il diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali; Considerando l'importanza dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali in quanto mezzo efficace per sviluppare le relazioni internazionali e creare le condizioni di una cooperazione pacifica tra le nazioni, a prescindere dai loro ordinamenti costituzionali a sociali Tenendo presente le particolari caratteristiche dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali in quanto soggetti distinti del diritto internazionale degli Stati, Notando che le organizzazioni internazionali fruiscono della capacita' di concludere trattati, loro necessaria per esercitare le proprie funzioni e attuare i loro obiettivi, Consapevoli che la prassi delle organizzazioni internazionali, nel concludere trattati con gli Stati o tra di loro, dovrebbe essere conforme agli atti costitutivi (di dette organizzazioni), Affermando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di pregiudicare quelle che presiedono alle relazioni tra una organizzazione internazionale ed i suoi membri, assoggettate alle regole dell'organizzazione, Affermando altresi' che le controversie in merito ai trattati dovrebbero, alla stregua delle altre controversie internazionali, essere composte, in base alla Carta delle Nazioni Unite, con mezzi pacifici ed in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale, Affermando inoltre che le norme di diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni non regolamentate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo Portata della presente Convenzione La presente Convenzione si applica:

  • a)ai trattati tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, e
  • b)ai trattati tra organizzazioni internazionali.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1989 al 16 marzo 1989. 28 parole tolte, 480 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzioneaggiunto: TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI TRA STATI ED ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI O TRA ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI NAZIONI UNITE 1986 Le Parti alla presente Convenzione, Considerando il ruolo fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Consapevoli del carattere consensuale dei trattati e della loro crescente importanza in quanto fonte di diritto internazionale, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede, nonche' la norma dei pacta sunt servanda, sono universalmente riconosciuti, Affermando che occorre rafforzare il processo di codificazione e di progressivo sviluppo del diritto internazionale nel mondo intero, Convinte che la codificazione ed il progressivo sviluppo delle norme applicabili ai trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali valgano a consolidare la struttura giuridica delle relazioni internazionali ed servire alle finalita' delle Nazioni Unite. Consapevoli dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli ed il loro diritto a disporre di se' stessi, l'uguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non interferenza negli affari interni degli Stati, il divieto della minaccia o dell'uso della forza, nonche' il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Rammentando le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati tolto: conclusi tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, adottataa Vienna il 21 marzo 1986aggiunto: , Consapevoli dei vincoli tra, da una parte il diritto dei trattati tra gli Stati e, d'altra parte, il diritto dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali; Considerando l'importanza dei trattati tra Stati ed organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali in quanto mezzo efficace per sviluppare le relazioni internazionali e creare le condizioni di una cooperazione pacifica tra le nazioni, a prescindere dai loro ordinamenti costituzionali a sociali Tenendo presente le particolari caratteristiche dei trattati di cui sono parte le organizzazioni internazionali in quanto soggetti distinti del diritto internazionale degli Stati, Notando che le organizzazioni internazionali fruiscono della capacita' di concludere trattati, loro necessaria per esercitare le proprie funzioni e attuare i loro obiettivi, Consapevoli che la prassi delle organizzazioni internazionali, nel concludere trattati con gli Stati o tra di loro, dovrebbe essere conforme agli atti costitutivi (di dette organizzazioni), Affermando che nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata nel senso di pregiudicare quelle che presiedono alle relazioni tra una organizzazione internazionale ed i suoi membri, assoggettate alle regole dell'organizzazione, Affermando altresi' che le controversie in merito ai trattati dovrebbero, alla stregua delle altre controversie internazionali, essere composte, in base alla Carta delle Nazioni Unite, con mezzi pacifici ed in conformita' dei principi della giustizia e del diritto internazionale, Affermando inoltre che le norme di diritto internazionale consuetudinario continueranno a disciplinare le questioni non regolamentate dalle disposizioni della presente Convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo Primo Portata della presente Convenzione La presente Convenzione si applica:

aggiunto: a) ai trattati tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali, e

aggiunto: b) ai trattati tra organizzazioni internazionali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari