utilizzati 1. Ai fini della presente Convenzione:

  • a)per il termine trattato s'intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale e concluso per iscritto;
  • i)tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali; o ii) tra organizzazioni internazionali; sia detto accordo sia registrato in un unico strumento o in due o piu' strumenti connessi, e a prescindere dalla sua particolare denominazione;
  • b)per il termine "ratifica" s'intende l'atto internazionale in tal modo denominato, con il quale uno Stato esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b bis) per il termine atto di conferma formale si intende un atto internazionale corrispondente a quello della ratifica da parte di uno Stato, con il quale una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b ter) per i termini accettazione, approvazione ed adesione si intende, a seconda dei casi, l'atto internazionale cosi' denominato con il quale uno Stato o una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato;
  • c)per il termine "pieni poteri" si intende un documento emanante dall'Autorita' competente di uno Stato o dall'organo competente di un'organizzazione internazionale, che nomini una o piu' persone a rappresentare lo Stato o l'organizzazione al fine di negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, esprimere il consenso dello Stato o dell'organizzazione ad essere vincolata da un trattato, o compiere ogni altro atto riguardo al Trattato;
  • d)per il termine "riserva," si intende una dichiarazione unilaterale, a prescindere dalla sua formulazione o dalla sua denominazione, apposta da uno Stato o da una organizzazione internazionale alla firma, alla ratifica e all'atto di conferma formale, all'accettazione o all'approvazione di un Trattato, o all'adesione a quest'ultimo, mediante la quale detto Stato o detta organizzazione intende escludere o modificare la portata legale di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a detto Stato o a detta organizzazione;
  • e)per il termine "Stato partecipante al negoziato" ed il termine Organizzazione partecipante al negoziato, si intendono rispettivamente;
  • i)uno Stato;
  • ii)una organizzazione internazionale; che abbiano partecipato alla elaborazione ed all'adozione del testo del trattato;
  • f)Per il termine "Stato contraente" ed il termine "Organizzazione contraente" si intendono rispettivamente;
  • i)uno Stato;
  • ii)una organizzazione internazionale; che abbiano consentito ad essere vincolate dal Trattato,sia che il trattato sia entrato in vigore o meno;
  • g)per il termine "parte" si intende uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia consentito ad essere vincolato dal Trattato, e nei cui confronti il trattato e' in vigore;
  • h)per il termine "Stato terzo" od il termine "organizzazione terza" si intendono rispettivamente;
  • i)uno Stato;
  • ii)una organizzazione internazionale; che non sia parte al trattato;
  • i)per il termine "organizzazione internazionale" si intende una organizzazione intergovernativa;
  • j)per il termine "regole dell'organizzazione," si intendono in particolare gli atti costitutivi della Organizzazione, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformita' a detti atti e ad una prassi ben consolidata dell'organizzazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 riguardo ai termini utilizzati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di detti termini, ne' il significato che puo' essere conferito loro nel diritto interno di uno Stato, o nelle regole di una organizzazione internazionale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 marzo 1989

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1989 al 16 marzo 1989. 30 parole tolte, 538 parole aggiunte in 18 capoversi.

tolto: 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 della convenzione medesimaaggiunto: utilizzati 1. Ai fini della presente Convenzione:

aggiunto: a) per il termine trattato s'intende un accordo internazionale disciplinato dal diritto internazionale e concluso per iscritto;

aggiunto: i) tra uno o piu' Stati e una o piu' organizzazioni internazionali; o ii) tra organizzazioni internazionali; sia detto accordo sia registrato in un unico strumento o in due o piu' strumenti connessi, e a prescindere dalla sua particolare denominazione;

aggiunto: b) per il termine "ratifica" s'intende l'atto internazionale in tal modo denominato, con il quale uno Stato esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b bis) per il termine atto di conferma formale si intende un atto internazionale corrispondente a quello della ratifica da parte di uno Stato, con il quale una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato; b ter) per i termini accettazione, approvazione ed adesione si intende, a seconda dei casi, l'atto internazionale cosi' denominato con il quale uno Stato o una organizzazione internazionale esprime a livello internazionale il suo consenso ad essere vincolato da un trattato;

aggiunto: c) per il termine "pieni poteri" si intende un documento emanante dall'Autorita' competente di uno Stato o dall'organo competente di un'organizzazione internazionale, che nomini una o piu' persone a rappresentare lo Stato o l'organizzazione al fine di negoziare, adottare o autenticare il testo di un trattato, esprimere il consenso dello Stato o dell'organizzazione ad essere vincolata da un trattato, o compiere ogni altro atto riguardo al Trattato;

aggiunto: d) per il termine "riserva," si intende una dichiarazione unilaterale, a prescindere dalla sua formulazione o dalla sua denominazione, apposta da uno Stato o da una organizzazione internazionale alla firma, alla ratifica e all'atto di conferma formale, all'accettazione o all'approvazione di un Trattato, o all'adesione a quest'ultimo, mediante la quale detto Stato o detta organizzazione intende escludere o modificare la portata legale di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a detto Stato o a detta organizzazione;

aggiunto: e) per il termine "Stato partecipante al negoziato" ed il termine Organizzazione partecipante al negoziato, si intendono rispettivamente;

aggiunto: i) uno Stato;

Mostra gli altri 10 capoversi cambiati

aggiunto: ii) una organizzazione internazionale; che abbiano partecipato alla elaborazione ed all'adozione del testo del trattato;

aggiunto: f) Per il termine "Stato contraente" ed il termine "Organizzazione contraente" si intendono rispettivamente;

aggiunto: i) uno Stato;

aggiunto: ii) una organizzazione internazionale; che abbiano consentito ad essere vincolate dal Trattato,sia che il trattato sia entrato in vigore o meno;

aggiunto: g) per il termine "parte" si intende uno Stato o una organizzazione internazionale che abbia consentito ad essere vincolato dal Trattato, e nei cui confronti il trattato e' in vigore;

aggiunto: h) per il termine "Stato terzo" od il termine "organizzazione terza" si intendono rispettivamente;

aggiunto: i) uno Stato;

aggiunto: ii) una organizzazione internazionale; che non sia parte al trattato;

aggiunto: i) per il termine "organizzazione internazionale" si intende una organizzazione intergovernativa;

aggiunto: j) per il termine "regole dell'organizzazione," si intendono in particolare gli atti costitutivi della Organizzazione, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformita' a detti atti e ad una prassi ben consolidata dell'organizzazione. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 riguardo ai termini utilizzati nella presente Convenzione non pregiudicano l'impiego di detti termini, ne' il significato che puo' essere conferito loro nel diritto interno di uno Stato, o nelle regole di una organizzazione internazionale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art2 · fonte del testo

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