di non privare un trattato del suo obiettivo e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato o una organizzazione internazionale deve astenersi da atti che priverebbero un trattato del suo obiettivo e del suo scopo:

  • a)qualora detto Stato o detta Organizzazione abbia firmato il trattato o abbia scambiato gli strumenti che costituiscono il trattato con riserva di ratifica, di un atto di conferma formale, di accettazione o di approvazione, fino a quando detto Stato o detta organizzazione non abbia manifestato il suo intento di non divenire parte al trattato; o
  • b)qualora detto Stato o detta organizzazione abbia espresso il suo consenso ad essere vincolato, nel periodo precedente l'entrata in vigore del trattato e a patto che questa non sia indebitamente ritardata.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art18 · fonte del testo

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