[1]Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore

[2]Uno Stato deve astenersi dal compiere atti che sarebbero suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo:

  • a)quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finche' non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato; o
  • b)quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art18 · fonte del testo

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