di riserve Uno Stato o una organizzazione internazionale, al momento di firmare, ratificare, confermare formalmente, accettare, approvare un trattato o aderirvi, puo' formulare una riserva, a meno:

  • a)che la riserva non sia vietata dal trattato;
  • b)che il trattato disponga che solamente alcune riserve determinate, tra cui non figuri la riserva in questione, possono essere formulate;
  • c)che, in casi diversi da quelli previsti ai paragrafi a) e b), la riserva non sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art19 · fonte del testo

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