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Miscellanea
Protocollo n. 1
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979 · Legge 29 novembre 1980, n. 887
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979
- Aggiornato al
- 29 dicembre 1980
- Articoli
- 33
- Versioni storiche
- 320
- Art. 1PROTOCOLLI PROTOCOLLO N° 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti…
- Art. 2Sono considerati come interamente ottenuti in uno o piu' Stati ACP, nella Comunita' o nei…
- Art. 3Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), sono considerate…
- Art. 4Quando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in uno…
- Art. 5Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 3 e 4, sono considerati come…
- Art. 6a) La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo e'…
- Art. 7Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' rilasciato dalle autorita' doganali…
- Art. 8Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene rilasciato dalle autorita'…
- Art. 9Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 viene compilato sul formulario il cui…
- Art. 10Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato…
- Art. 11Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 deve essere presentato, entro un…
- Art. 12Il certificato di circolazione delle merci EUR. 1 e' presentato alle autorita' doganali…
- Art. 13I certificati di circolazione delle merci EUR. 1 presentati alle autorita' doganali dello…
- Art. 14L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di…
- Art. 15Il formulario EUR. 2, il cui modello figura nell'allegato VI, e' compilato…
- Art. 16Sono annesse al beneficio delle disposizioni del presente protocollo, come prodotti…
- Art. 17Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno…
- Art. 18Quando un certificato e' rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, dopo…
- Art. 19In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci…
- Art. 20Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 si…
- Art. 21La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati viene rilasciata, a richiesta…
- Art. 22Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in…
- Art. 23Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi…
- Art. 24Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al…
- Art. 25Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR. 1 o dei…
- Art. 26Il controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 20 viene…
- Art. 27Conformemente al disposto dell'articolo 11 della convenzione, il Consiglio dei Ministri…
- Art. 28E' istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la…
- Art. 29Il comitato di cooperazione doganale esamina periodicamente le incidenze…
- Art. 30Il comitato puo' adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate…
- Art. 31Le parti contraenti concordano di esaminare dopo la firma della convenzione, nella…
- Art. 32Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.
- Art. 33La Comunita' e gli Stati ACP adottano, per quanto li riguarda, le misure necessarie…
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