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Miscellanea
Accordo Int. 1979
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979 · Legge 29 novembre 1980, n. 887
Ratifica ed esecuzione della seconda convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il Consiglio delle Comunita' europee, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con protocolli, atto finale ed allegati, e dell'accordo fra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 31 ottobre 1979, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta seconda convenzione ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles il 20 novembre 1979
- Aggiornato al
- 29 dicembre 1980
- Articoli
- 32
- Versioni storiche
- 320
- Art. 1ACCORDO INTERNO DEL 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della…
- Art. 2All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700…
- Art. 3- L'unita' di conto utilizzata per l'applicazione del presente accordo e' quella definita…
- Art. 4Per il finanziamento degli abbuoni di interessi di cui all'articolo 104 della convenzione…
- Art. 5Tutte le operazioni finanziarie a favore degli Stati ACP e dei paesi e territori si…
- Art. 6- Entro un mese dall'entrata in vigore della convenzione e, in seguito, anteriormente al…
- Art. 7- Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita'…
- Art. 8- Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale…
- Art. 9- I pagamenti effettuati alla Banca a titolo dei prestiti speciali concessi agli Stati…
- Art. 10- Fatti salvi gli articoli da 17 a 21 e ferme restando le attribuzioni della Banca per la…
- Art. 11La Commissione provvede all'attuazione della politica di aiuto elaborata dal Consiglio e…
- Art. 12- La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle…
- Art. 13- La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della…
- Art. 14- Fatti salvi i mandati speciali conferiti alla Banca dalla Comunita' per recuperare il…
- Art. 15- Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo…
- Art. 16- Prima dell'invio delle missioni di programmazione, la Commissione prepara, in…
- Art. 17- Presso la Commissione e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei Governi…
- Art. 18- Il Comitato del FES da' il proprio parere in merito alle proposte di finanziamento di…
- Art. 19- Le proposte di finanziamento, corredate del parere del Comitato del FES, sono…
- Art. 20La Commissione informa regolarmente il Comitato del FES di tutte le domande di…
- Art. 21Il Comitato del FES e' tenuto a conoscere il risultato dei lavori effettuati…
- Art. 22- Presso la Banca e' istituito un Comitato composto di rappresentanti dei governi degli…
- Art. 23- Il Comitato dell'articolo 22 da' un parere in merito alle domande di prestiti…
- Art. 24- Fatti salvi i necessari adeguamenti per tener conto della natura delle operazioni…
- Art. 25- La Commissione e la Banca si accertano delle condizioni alle quali gli aiuti della…
- Art. 26Gli importi dei trasferimenti di cui, rispettivamente, agli articoli 39 e 40 della…
- Art. 27La Commissione elabora ogni anno, per gli Stati membri, una relazione di sintesi sul…
- Art. 28Le disposizioni di applicazione del presente accordo formano oggetto di un regolamento…
- Art. 29- Al termine di ciascun esercizio la Commissione adotta il conto della gestione trascorsa…
- Art. 30- Le rimanenze del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito…
- Art. 31Il presente accordo e' approvato da ciascuno Stato membro conformemente alle proprie…
- Art. 32Il presente accordo, redatto in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese…
Altre partizioni dell’atto
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