1. Le merci spedite da uno degli Stati ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un paese o territorio, e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate nella Comunita', beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purche' soddisfino alle condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie di uno Stato ACP e purche' sia fornita la prova alle autorita' doganali competenti:

  • a)che un esportatore ha spedito dette merci da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
  • b)che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario nella Comunita';
  • c)che le merci sono state spedite nella Comunita' durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano state inviate all'esposizione;
  • d)che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione. 2. Alle autorita' doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza puo' essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura delle merci e sulle condizioni alle quali esse sono state esposte. 3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalita' private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di merci straniere, durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art17 · fonte del testo

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