1. - Ai fini dell'applicazione dell'articolo 109 della convenzione, si provvede allo svolgimento di missioni di programmazione sotto la responsabilita' generale della Commissione, con la partecipazione della Banca, allo scopo di elaborare un programma indicativo che precisi gli obiettivi e le priorita' dello Stato ACP interessato, segnatamente settoriali, sottosettoriali e regionali, menzionando i progetti ove siano stati chiaramente identificati. 2. Per preparare le missioni la Commissione comunica agli Stati membri le informazioni raccolte presso gli Stati ACP sul contenuto, sulle prospettive e sugli obiettivi del loro piano di sviluppo nonche' sui progetti, chiaramente definiti e atti a conseguire tali obiettivi, di cui auspicano il finanziamento. La Commissione appronta queste informazioni d'intesa con la Banca per le parti che riguardano quest'ultima. Contemporaneamente, gli Stati membri informano la Commissione degli aiuti bilaterali gia' accordati o previsti. Ciascuno Stato membro e la Commissione aggiornano periodicamente tali dati, basandosi in particolare sulle informazioni raccolte e concertate secondo le consuete procedure. Essi si comunicano i dati disponibili sugli altri aiuti bilaterali, regionali e multilaterali, gia' concessi o previsti a favore degli Stati ACP interessati. 3. - Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per quanto concerne i paesi e territori d'oltremare, eventualmente, in forma snellita e semplificata, adeguata alle strutture costituzionali tipiche di ciascun gruppo di paesi o territori.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art15 · fonte del testo

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