[1]di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, convivente ed a suo carico, lo Stato di residenza e' tenuto a:

  • a)consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni che sono stati acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;
  • b)non prelevare diritti di successione ne' di trasferimento statali, regionali, provinciali e comunali, sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del defunto in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia, a condizione che il defunto non sia cittadino dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art46 · fonte del testo

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