[1]di un membro defunto dell'ufficio consolare

[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare, lo Stato di residenza e' tenuto:

  • a)a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ed eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di un divieto d'esportazione al momento della morte;
  • b)a non prelevare tasse, imposte e diritti di ogni natura percepiti per la successione e per il trasferimento dei beni mobili che si trovano nello Stato di residenza a causa della presenza in questo Stato del defunto in quanto membro dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 6 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-21;799~art41 · fonte del testo

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