di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia con lui convivente, lo Stato di residenza e' tenuto: 1. A consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli acquisiti nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso. 2. A non esigere nessuna imposta statale, regionale o comunale di successione, ne di trasferimento di proprieta' su beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza sia dovuta unicamente alla presenza del defunto in detto Stato, in qualita' di membro dell'Ufficio consolare, o di membro della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Testo vigente dal 25 gennaio 1990

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urn:nir:stato:legge:1989-12-30;446~art24 · fonte del testo

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