[1]di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia

[2]In caso di decesso di un membro della sede consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza e' tenuto:

  • a)a permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quelli che, acquistati nello Stato di residenza, formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso;
  • b)a non prelevare diritti nazionali, regionali, provinciali o comunali di successione ne' di trasferimento sui beni mobili la cui presenza, nello Stato di residenza, era dovuta unicamente alla presenza del defunto nello Stato, in quanto membro della sede consolare o membro della famiglia di un membro della sede consolare.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art40 · fonte del testo

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