[1]di un membro dell'ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

[2]In caso di morte di un membro dell'ufficio consolare o di un membro di famiglia, che non possieda la cittadinanza dello Stato di residenza, lo Stato di residenza:

  • a)consentira' l'esportazione dei beni mobili del defunto, ad eccezione di quei beni acquisiti nello Stato di residenza, la cui esportazione era vietata al momento del decesso;
  • b)esentera' dalle imposte di successione e di trasferimento di proprieta' - statali, regionali, provinciali e comunali - i beni mobili che si trovano nello Stato di residenza unicamente in relazione al soggiorno del de cuius in detto Stato in qualita' di membro dell'ufficio consolare o di membro di famiglia.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art49 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari