Per dare effetto alla politica menzionata all'articolo 4 qui sopra, l'autorita' o le autorita' competenti dovranno progressivamente assicurare le funzioni seguenti:

  • a)la definizione, laddove lo richiedono la natura e il grado dei rischi, delle condizioni che regolano la progettazione, la costruzione e l'adattamento delle imprese, l'avvio delle loro attivita', le trasformazioni importanti alle quali si devono sottoporre o ogni modifica della loro prima destinazione d'uso, nonche' la sicurezza dei materiali tecnici utilizzati nel lavoro e l'applicazione di procedure definite dalle autorita' competenti;
  • b)la definizione dei procedimenti lavorativi che vanno vietati, limitati o sottoposti ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti, nonche' la definizione delle sostanze e degli agenti a cui ogni esposizione va vietata, limitata o sottoposta ad autorizzazione o controllo dell'autorita' o delle autorita' competenti; vanno presi in considerazione i rischi per la salute causati all'esposizione simultanea a piu' sostanze o agenti;
  • c)l'instaurazione e l'applicazione di procedure relative alla dichiarazione degli infortuni sul lavoro e dei casi di malattie professionali da parte dei datori di lavoro e, quando appropriato, degli istituti di assicurazione e degli altri organismi o persone direttamente interessate; e la produzione di statistiche annuali sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • d)l'avvio di una inchiesta nel caso in cui un infortunio sul lavoro, o un caso di malattia professionale o ogni altro danno alla salute che sopraggiunge sul lavoro o in rapporto al lavoro sembri riflettere situazioni gravi;
  • e)la pubblicazione annuale di informazioni sulle misure adottate in applicazione della politica menzionata all'articolo 4 qui sopra nonche' sugli infortuni sul lavoro, sui casi di malattie professionali e sugli altri danni alla salute che sopraggiungono sul lavoro o in rapporto al lavoro;
  • f)tenuto conto delle condizioni e delle possibilita' nazionali, l'introduzione o lo sviluppo di sistemi di investigazione degli agenti chimici, fisici o biologici, dal punto di vista del loro rischio per la salute dei lavoratori.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art11 · fonte del testo

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