Andranno prese disposizioni a livello dell'impresa secondo le quali:

  • a)i lavoratori, nel quadro del loro lavoro, coopereranno all'adempimento degli obblighi che spettano al datore di lavoro;
  • b)i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa coopereranno con il datore di lavoro per tutto cio' che riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • c)i rappresentanti dei lavoratori nell'impresa riceveranno una informazione sufficiente relativa alle misure adottate dal datore di lavoro per garantire la salute e la sicurezza; essi potranno consultare le loro organizzazioni rappresentative a proposito di questa informazione, a condizione di non divulgare segreti commerciali;
  • d)i lavoratori e i loro rappresentanti nell'impresa riceveranno una formazione adeguata per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • e)i lavoratori o i loro rappresentanti e, a seconda dei casi, le loro organizzazioni rappresentative nell'impresa saranno abilitati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionale, ad esaminare ogni aspetto della salute e della sicurezza legato al proprio lavoro e verranno consultati dal datore di lavoro a tale proposito; a tale fine, si potra' richiede, di comune accordo, il parere di consiglieri tecnici esterni all'impresa;
  • f)il lavoratore segnalera' immediatamente al proprio superiore gerarchico diretto ogni situazione che egli sia ragionevolmente giustificato a considerare come rappresentare un pericolo imminente e grave per la propria vita o salute; in caso di bisogno, fintantoche' il datore di lavoro non avra' adottato eventuali misure necessarie a porre rimedio alla situazione, egli non potra' chiedere ai lavoratori di riprendere il lavoro in una situazione nella quale persisti un pericolo imminente e grave per la vita o la salute.

Testo vigente dal 3 luglio 2023

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-06-08;84~art19 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari