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Miscellanea
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare
Legge 13 febbraio 2006, n. 83
Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sui privilegi e le immunita' del Tribunale internazionale del diritto del mare, adottato a New York il 23 maggio 1997 ed aperto alla firma il 1° luglio 1997
- Aggiornato al
- 13 marzo 2006
- Articoli
- 35
- Versioni storiche
- 38
- Art. 1Traduzione non ufficiale
- Art. 2' giuridica del Tribunale Il Tribunale ha personalita' giuridica. Esso ha capacita': a)…
- Art. 3' dei locali del Tribunale I locali del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le…
- Art. 4ed emblema Il Tribunale ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei…
- Art. 5' del Tribunale e dei suoi beni, averi e fondi 1. Il Tribunale e' immune da qualsiasi…
- Art. 6Gli archivi del Tribunale e tutti i documenti di sua appartenenza o in suo possesso sono…
- Art. 7in cui il Tribunale esercita le sue funzioni fuori sede Quando il Tribunale ritiene di…
- Art. 8Ai fini delle sue comunicazioni e della sua corrispondenza ufficiale, il Tribunale…
- Art. 9da imposte e diritti doganali e da limitazioni all'importazione o all'esportazione 1. Il…
- Art. 10di diritti e/o tasse 1. In linea di massima, il Tribunale non rivendica l'esonero da…
- Art. 11fiscale 1. Le retribuzioni, gli emolumenti e le indennita' corrisposte ai membri ed ai…
- Art. 12di restrizioni in materia di cambio Senza essere assoggettato ad alcun controllo…
- Art. 13del Tribunale 1. Nell'esercizio delle loro funzioni, i membri del Tribunale godono dei…
- Art. 14Nell'esercizio delle sue funzioni, il Cancelliere gode di privilegi, immunita' ed…
- Art. 15designati in conforrita' all'articolo 289 della Convenzione Gli esperti designati in…
- Art. 16, consulenti legali e avvocati 1. Gli agenti, i consulenti legali e gli avvocati presso…
- Art. 17, esperti e persone che compiono missioni 1. I testimoni, gli esperti e le persone che…
- Art. 18e residenti stabili Fatti salvi i privilegi e le immunita' supplementari eventualmente…
- Art. 19delle leggi e dei regolamenti 1. I privilegi, le immunita', le agevolazioni e le…
- Art. 20dell'immunita' 1. Poiche' i privilegi e le immunita' previste nel presente Accordo sono…
- Art. 21e visto 1. Gli Stati Parti riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i…
- Art. 22' di spostamento Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro tipo e'…
- Art. 23della sicurezza e dell'ordine pubblico 1. Quando uno Stato parte ritiene di dover…
- Art. 24con le autorita' degli Stati Parti Il Tribunale collabora in ogni tempo con le autorita'…
- Art. 25con gli accordi speciali Quando una disposizione del presente Accordo ed una disposizione…
- Art. 26delle controversie Il Tribunale adotta adeguate disposizioni in vista della soluzione: a)…
- Art. 27Il presente Accordo e' aperto alla firma di tutti gli Stati presso la Sede…
- Art. 28Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica. I suoi strumenti di ratifica sono…
- Art. 29Il presente Accordo e' aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione…
- Art. 30in vigore 1. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni dopo il deposito del decimo…
- Art. 31a titolo provvisorio Ogni Stato che intende ratificare il presente Accordo, o aderirvi…
- Art. 32speciale Quando, come previsto dal suo Statuto, il Tribunale e' investito da una…
- Art. 33Uno Stato Parte puo' denunciare l'Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata…
- Art. 34Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario del…
- Art. 35facenti fede I testi dell'Accordo in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo…
