[1]della sicurezza e dell'ordine pubblico

[2]1. Quando uno Stato parte ritiene di dover prendere, fatta salva l'indipendenza ed un corretto funzionamento del Tribunale, misure per garantire la sicurezza o il mantenimento dell'ordine pubblico nel paese, in conformita' al diritto internazionale, tale Stato Parte consulta il Tribunale al piu' presto, al fine di determinare di comune accordo le misure necessarie per assicurare la protezione di quest'ultima. 2. Il Tribunale collabora con il governo dello Stato Parte al fine di evitare di arrecare pregiudizio, con le sue attivita', alla sicurezza o all'ordine pubblico ditale Stato.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art23 · fonte del testo

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