1. Uno Stato Parte puo' denunciare l'Accordo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricevimento della notifica, a meno che non preveda una data ulteriore. 2. La denuncia non pregiudica in alcun modo il dovere di ogni Stato Parte di adempiere a qualsiasi obbligo enunciato nell'Accordo, al quale sarebbe in ogni caso tenuto in virtu' del diritto internazionale, a prescindere dall'Accordo.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art33 · fonte del testo

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