[1]e visto

[2]1. Gli Stati Parti riconoscono ed accettano come titoli di viaggio validi i lasciapassare delle Nazioni Unite rilasciati ai membri ed ai funzionari del Tribunale o agli esperti, nominati in conformita' all'articolo 289 della Convenzione. 2. Le richieste di visti (quando i visti sono necessari) provenienti dai membri dei Tribunale e dal Cancelliere devono essere esaminate al piu' presto. Le richieste di visti presentate da qualsiasi altra persona titolare dei lasciapassare di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o avente diritto a tale lasciapassare, e dalle persone di cui agli articoli 16 e 17, quando sono accompagnate da un certificato attestante che tali persone viaggiano per conto del Tribunale, devono essere esaminate al piu' presto.

Testo vigente dal 13 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;83~art21 · fonte del testo

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