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Miscellanea
Convenzione
Ratifica ed esecuzione della convenzione addizionale alla convenzione sul trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli (CIV) del 25 febbraio 1961, concernente la responsabilita' delle ferrovie per la morte ed il ferimento dei viaggiatori e dei relativi protocolli, adottati a Berna il 26 febbraio 1966 e il 9 novembre 1973 · Legge 24 ottobre 1975, n. 810
- Aggiornato al
- 28 gennaio 1976
- Articoli
- 28
- Versioni storiche
- 31
- Art. 1TRADUZIONE UFFICIALE ai sensi dell'art. 28 della convenzione addizionale CONVENZIONE…
- Art. 2della responsabilita' § 1. - La ferrovia e' responsabile dei danni derivanti dalla morte…
- Art. 3danni in caso di morte del viaggiatore § 1. - In caso di morte del viaggiatore, il…
- Art. 4danni in caso di ferimento del viaggiatore In caso di ferimento o di qualunque altro…
- Art. 5di altri danni Il diritto nazionale determina se ed in quale misura la ferrovia e' tenuta…
- Art. 6e limite del risarcimento danni in caso di morte o di ferimento del viaggiatore § 1. - Il…
- Art. 7del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti Quando, in virtu' delle…
- Art. 8del risarcimento danni in caso di dolo o di colpa grave Le disposizioni degli articoli 6…
- Art. 9e restituzione delle indennita' § 1. - L'avente diritto puo' richiedere gli interessi…
- Art. 10di limitare la responsabilita' Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e…
- Art. 11' della ferrovia per i suoi agenti La ferrovia risponde degli agenti addetti al suo…
- Art. 12di azioni non previste dalla presente Convenzione Nei casi previsti nel § 1 dell'articolo…
- Art. 13amministrativi § 1. - I reclami per il risarcimento danni di cui alla presente…
- Art. 14contro la quale puo' essere esercitata l'azione giudiziaria L'azione giudiziaria per il…
- Art. 15Le azioni giudiziarie fondate sulla presente Convenzione possono essere promosse soltanto…
- Art. 16delle azioni § 1. - L'avente diritto perde il diritto ad agire se, entro tre mesi a…
- Art. 17delle azioni § 1. - Le azioni di risarcimento danni fondate sulla presente Convenzione si…
- Art. 18nazionale § 1. - Per quanto non previsto nella presente Convenzione, e' applicabile il…
- Art. 19generali di procedura Per tutte le liti originate dall'applicazione della presente…
- Art. 20delle sentenze. Cauzioni § 1. - Allorche' le sentenze pronunziate in contraddittorio od…
- Art. 21' monetaria Le somme indicate in franchi nella presente Convenzione sono considerate come…
- Art. 22misti § 1. - Salvo le disposizioni del § 2, la presente Convenzione non e' applicabile ai…
- Art. 23' in caso di incidenti nucleari La ferrovia e' esonerata dalla responsabilita' che le…
- Art. 24La presente Convenzione resta aperta fino al 1 luglio 1966 alla firma degli Stati che…
- Art. 25ed entrata in vigore La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. 26Se uno Stato partecipante alla Convenzione internazionale per il trasporto dei…
- Art. 27e revisione La presente Convenzione ha la stessa durata della Convenzione internazionale…
- Art. 28della Convenzione. Traduzioni ufficiali La presente Convenzione e' stata conclusa e…
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