[1]di limitare la responsabilita'

[2]Sono nulli di pieno diritto le disposizioni tariffarie e gli accordi particolari conclusi tra la ferrovia ed il viaggiatore, tendenti ad esonerare preventivamente, in tutto od in parte, la ferrovia dalla sua responsabilita' in virtu' della presente Convenzione, o che hanno per effetti l'inversione dell'onere della prova che incombe sulla ferrovia, o che fissano limiti inferiori a quelli stabiliti dall'articolo 6, § 2, e dall'articolo 7. Tale nullita' non comporta tuttavia la nullita' del contratto di trasporto, il quale resta soggetto alle disposizioni della CIV e della presente Convenzione.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art10 · fonte del testo

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