[1]delle azioni

[2]§ 1. - Le azioni di risarcimento danni fondate sulla presente Convenzione si prescrivono:

  • a)per il viaggiatore, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello dell'incidente;
  • b)per gli altri aventi diritto, in tre anni a decorrere dal giorno successivo a quello della morte del viaggiatore, purche' questo termine non oltrepassi il limite di cinque anni dal giorno successivo a quello dell'incidente. § 2. - In caso di reclamo amministrativo presentato alla ferrovia in conformita' all'articolo 13, i tre termini di prescrizione previsti al § 1 sono sospesi fino al giorno in cui la ferrovia respinge il reclamo per iscritto e restituisce i documenti che vi erano allegati. In caso di parziale accettazione del reclamo, la prescrizione riprende il suo corso soltanto per la parte del reclamo rimasta in contestazione. La prova del ricevimento del reclamo o della risposta e quella della restituzione dei documenti incombono alla parte che invoca questo fatto. I successivi reclami riguardanti lo stesso oggetto non sospendono il corso della prescrizione. § 3. - L'azione prescritta non puo' piu' essere esercitata, ne' sotto forma di domanda riconvenzionale, ne' sotto forma di eccezione. § 4. - Salvo le disposizioni che precedono, la prescrizione e' regolata dal diritto nazionale.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art17 · fonte del testo

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