[1]del risarcimento danni in caso di avaria o perdita di oggetti

[2]Quando, in virtu' delle disposizioni della presente Convenzione, e' posto a carico della ferrovia il risarcimento dei danni per avaria o per perdita totale o parziale degli oggetti che il viaggiatore vittima di un incidente aveva sia su di se sia con se come colli a mano, ivi compresi gli animali, il risarcimento puo' essere richiesto fino a concorrenza di 2.000 franchi per viaggiatore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-10-24;810~convenzione-art7 · fonte del testo

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