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Miscellanea
Accordo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di guerra con annessi scambi di Note, concluso in Bonn il 22 dicembre 1955 · Legge 12 agosto 1957, n. 801
- Aggiornato al
- 11 settembre 1957
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- 27
- Versioni storiche
- 30
- Art. 1Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania sulle tombe di…
- Art. 2Le salme dei caduti in guerra tedeschi nella seconda guerra mondiale inumati in Italia…
- Art. 3Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il…
- Art. 4L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra tedeschi nonche' la…
- Art. 5Il Governo italiano si impegna a cedere al Governo della R. F. T. il libero uso delle…
- Art. 6Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario tedesco in Italia verra' impiegato un…
- Art. 7Il Governo della R. F. T. potra' importare in Italia, in esenzione di dogana e di altre…
- Art. 8Il Governo italiano accordera', su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la…
- Art. 9Il Governo italiano concedera', nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni…
- Art. 10Il Governo italiano provvedera' a consegnare al Governo della R. F. T. tutti i documenti…
- Art. 11Il Governo italiano acconsente a che il Volksbund Deutsche Kriegsgraeberfuersorge e, V…
- Art. 12Le modalita' di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra l'Ente…
- Art. 13Ai sensi del presente Accordo vengono considerati come caduti in guerra italiani i…
- Art. 14Le saline dei caduti in guerra italiani della seconda guerra mondiale inumati nella…
- Art. 15Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo italiano e il Governo…
- Art. 16L'esumazione e la traslazione delle salme dei caduti in guerra italiani nonche' la…
- Art. 17Il Governo della R. F. T. si impegna a cedere al Governo italiano il libero uso delle…
- Art. 18Per la custodia di ciascun cimitero o sacrario italiano nella Repubblica Federale di…
- Art. 19Il Governo Italiano potra' importare nella Repubblica Federale di Germania, in esenzione…
- Art. 20Il Governo della R. F. T. accordera', su richiesta del Governo italiano, l'esumazione e…
- Art. 21Il Governo della R. F. T. concedera', nel periodo dal 1° settembre al 30 giugno di ogni…
- Art. 22Il Governo della R. F. T. provvedera' a consegnare al Governo italiano tutti i documenti…
- Art. 23Il Governo della R. F. T. riconosce nella Delegazione italiana del Commissariato generale…
- Art. 24Le modalita' di esecuzione del presente Accordo saranno regolate direttamente tra la…
- Art. 25Il presente Accordo si applica anche al "Land Berlin" qualora il Governo della R. F. T…
- Art. 26Ogni controversia relativa all'interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo…
- Art. 27Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio delle…
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