Il Governo italiano accordera', su richiesta del Governo della R. F. T. l'esumazione e la traslazione di salme di caduti in guerra tedeschi dall'Italia nella Repubblica Federale Tedesca; dovranno in questo caso essere osservate le disposizioni di legge vigenti in entrambi i Paesi in materia di traslazione di salme. L'esumazione potra' essere effettuata soltanto in presenza di un incaricato della competente autorita' italiana, che redigera' un processo verbale relativo alla esumazione.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art8 · fonte del testo

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