Il terreno occorrente verra' scelto previe intese tra il Governo della R. F. T. ed il Governo italiano, avuto riguardo alla necessita' di non occupare aree di sviluppo urbanistico o di rilevante valore agricolo, o che rivestano particolare interesse archeologico, monumentale o paesistico. I cimiteri ed i sacrari saranno costruiti su progetti del Governo della R. F. T. approvati dal Governo italiano, La determinazione circa la sistemazione a cimitero od a sacrario verra' presa di comune accordo dalle due Parti. Per la sistemazione verra' utilizzata una superficie non superiore a 4 mq. per salma.

Testo vigente dal 11 settembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-08-12;801~accordo-art3 · fonte del testo

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